Biopolitica, pandemia e democrazia. Rule of law nella societ digitale by Alessandro Pajno;Luciano Violante;

Biopolitica, pandemia e democrazia. Rule of law nella societ digitale by Alessandro Pajno;Luciano Violante;

autore:Alessandro, Pajno;Luciano, Violante; [Pajno, Alessandro Violante, Luciano ]
La lingua: ita
Format: epub
Tags: Diritto, Percorsi
ISBN: 9788815367174
editore: Societa editrice il Mulino Spa
pubblicato: 2021-08-15T00:00:00+00:00


3.2. L’art. 116 TFUE

Come visto, il requisito dell’unanimità in seno al Consiglio UE ha sinora fortemente limitato la capacità dell’Unione di agire in campo fiscale. La Commissione von der Leyen ha mostrato una particolare determinazione nel voler superare questo storico handicap, dapprima, nell’immediatezza del proprio insediamento, dichiarando la propria intenzione di utilizzare lo strumento fiscale nell’ambito della lotta al cambiamento climatico e successivamente, a seguito della pandemia da Covid-19, per affrontare le conseguenze della crisi che ne è scaturita. In tale contesto, il commissario Gentiloni ha riacceso il dibattito citando più volte una norma del trattato considerata un po’ come il Sacro Graal da coloro che si occupano di fisco europeo: l’art. 116 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La norma del trattato oggi espressa dall’art. 116 TFUE (in precedenza art. 96 TCE) non è mai stata concretamente utilizzata come fondamento di alcun atto normativo comunitario. Nella storia dell’Unione europea, l’art. 116 TFUE ha sinora svolto, nella sostanza, un ruolo concettualmente affine a quello che il deterrente nucleare ha avuto nella Guerra fredda.

A titolo esemplificativo, si evidenzia che negli anni 1967 e 1968 nel General Report annuale sulle attività della Commissione si dava conto di alcune attività di monitoraggio e correzione di distorsioni avviate dalla Commissione sulla base degli allora artt. 101 e 102, tra cui uno relativo alla turnover tax tedesca. La Germania però modificò la sua normativa senza costringere la Commissione ad agire. L’uso dello strumento normativo venne poi ripreso nel libro bianco della Commissione sul completamento del mercato interno nel 1992, ma non si riuscì mai a farne un uso effettivo.

L’art. 116 infatti consente alla Commissione UE, qualora «constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno e provoca, per tale motivo, una distorsione che deve essere eliminata», di proporre delle misure, che dovranno essere approvate da parlamento e Consiglio con il metodo legislativo ordinario, e dunque in co-decisione e a maggioranza. Questo significa che se la maggioranza del Consiglio ratifica l’esistenza della violazione della concorrenza e relativa distorsione individuate dalla Commissione e la scelta della proposta normativa correttiva, lo Stato o gli stati le cui divergenze creano la distorsione si potrebbero veder scavalcati nella propria sovranità fiscale dalla imposizione di norme positive tributarie UE direttamente applicabili nel proprio ordinamento, volte a rimediare la distorsione.

La scelta dell’art. 116 quale fondamento normativo è potenzialmente epocale; esso consentirebbe di dare contemporanea soluzione ai due maggiori ostacoli alla armonizzazione fiscale strisciante o negativa (quella fatta dalla Corte UE, su impulso della Commissione con le infrazioni, che demolisce i sistemi fiscali dove creano ostacoli al funzionamento del mercato). Da un lato, il coinvolgimento del Parlamento europeo, con piena dignità nel processo legislativo, risolverebbe il problema del deficit democratico. Da un altro lato, il procedimento legislativo ordinario eliminerebbe l’ostacolo del veto in seno al Consiglio che ha da sempre ancorato la normazione europea in ambito fiscale al metodo intergovernativo più che a quello comunitario (più consono a una realtà federale).

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