Fisco facile. Le nostre tasse dalla A alla Z by Silvio Rivetti

Fisco facile. Le nostre tasse dalla A alla Z by Silvio Rivetti

autore:Silvio Rivetti [Rivetti, Silvio]
La lingua: ita
Format: epub
editore: IlSole24Ore
pubblicato: 2021-12-08T23:00:00+00:00


Vedi anche: interposizione soggettiva, IVA, Unione europea.

Giustizia tributaria

—Dlgs 545/1992; articolo 2, Dlgs 546/1992

La giustizia tributaria è riservata a speciali giudici tributari, che costituiscono categoria a sé stante rispetto ai giudici civili e penali (quelli dei Tribunali e delle Corti d’appello) e ai giudici amministrativi (quelli dei TAR e del Consiglio di Stato).

La magistratura tributaria detiene il potere in via esclusiva di decidere le controversie riguardanti i tributi in generale, compresi quelli locali.

Essa è strutturata in Commissioni tributarie, che hanno sede rispettivamente nei capoluoghi di Provincia (giudici di primo grado) e di Regione (giudici di secondo grado, dinnanzi ai quali i contribuenti o gli enti impositori possono appellare le sentenze provinciali a sé sfavorevoli). Il giudice di terzo grado è la Corte di cassazione, innanzi alla quale la parte soccombente può impugnare la sentenza d’appello sfavorevole.

Come nella giustizia civile e penale, i giudici tributari di primo e secondo grado sono giudici “di merito”: e dunque giudicano i fatti, alla luce delle norme che vi si riferiscono. Al contrario, la Cassazione non giudica dei fatti ma della sola “legittimità”: cioè del corretto uso e della corretta interpretazione delle norme di diritto, a cui si è fatto riferimento nel corso del processo.

Così, ad esempio, la Cassazione non potrà correggere la sentenza del giudice di merito, fondata sul contenuto di una prova documentale che lo stesso giudice ha ritenuto fondamentale per il suo giudizio; mentre potrà annullarla, se il convincimento del giudice si fonda sulla violazione o sulla scorretta applicazione di una norma di legge (nell’esempio di prima, se la prova che è stata giudicata decisiva è la deposizione di un testimone: perché la legge vieta la prova testimoniale nel processo tributario).

La riforma della giustizia tributaria è un tema ricorrente: perché i giudici tributari di merito, che sono chiamati a decidere di questioni tecniche spesso complesse e di alto valore, non sono giudici “di ruolo” (cioè selezionati a seguito di concorso come i più noti giudici civili, penali e amministrativi), ma sono giudici di fatto “onorari”, che svolgono anche altre attività presso altre magistrature o nelle professioni del settore. Tale sistema giudiziale non è risultato idoneo ad affrontare, negli anni, l’elevatissimo numero di cause tributarie che derivano dall’estrema litigiosità sulla materia: e che ha determinato un grave ingolfamento della Sezione tributaria della Corte di cassazione, la quale deve decidere un numero di cause arretrate a dir poco esorbitante.



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