Codice di procedura civile (2005) by Repubblica Italiana

Codice di procedura civile (2005) by Repubblica Italiana

autore:Repubblica Italiana [Italiana, Repubblica]
La lingua: ita
Format: epub
pubblicato: 2011-07-24T20:43:32.407531+00:00


Art. 386 Cod. Proc. Civ.

(Effetti della decisione sulla giurisdizione)

386. (Effetti della decisione sulla giurisdizione). La decisione sulla giurisdizione (3741, 382) è determinata dall’oggetto della domanda (5) e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda (336).

Art. 387 Cod. Proc. Civ.

(Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile)

387. (Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile). Il ricorso dichiarato inammissibile (365, 366, 371, 375) o improcedibile (369, 375) non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine (3252, 327, 370) fissato dalla legge.



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