Donne e politica by Giuditta Brunelli

Donne e politica by Giuditta Brunelli

autore:Giuditta Brunelli [Brunelli, Giuditta ]
La lingua: ita
Format: epub
Tags: Politica, Diritto, Farsi un'idea
editore: Il Mulino
pubblicato: 2010-01-15T00:00:00+00:00


Il riequilibrio di genere negli statuti e nella legislazione elettorale delle regioni ordinarie

Sulle regioni, ordinarie e speciali, incombe l’obbligo costituzionale (sentenza n. 49/2003) di favorire l’accesso delle donne alle cariche elettive utilizzando i diversi strumenti normativi a loro disposizione: statuto e legge elettorale, in primis, ma anche i regolamenti consiliari.

Può essere interessante dare uno sguardo all’attuale situazione in materia di statuti e di legislazione elettorale delle regioni ordinarie, considerando anche i risultati delle recenti elezioni del 2005.

Gli statuti, che secondo la Corte costituzionale non possono disciplinare direttamente la legislazione elettorale (sentenza n. 2/2004), contengono in genere soltanto affermazioni di principio, la cui attuazione è affidata alla legislazione successiva. Così, ad esempio, nello statuto toscano si parla del «diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e alla valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica, anche favorendo un’adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e di governo e negli enti pubblici» (art. 4, lett. f); secondo lo statuto della Puglia, la «legge regionale promuove parità di accesso fra donne e uomini alle cariche elettive e pubbliche, allo scopo di favorire l’equilibrio della presenza fra i generi». In alcuni casi, si trovano riferimenti alla formazione dei governi regionali: nell’art. 67, comma 4, dello statuto umbro si legge che nella «Giunta deve essere garantita una presenza equilibrata di uomini e donne», mentre secondo lo statuto della regione Marche le leggi regionali «garantiscono parità di accesso tra donne e uomini nelle cariche elettive e negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta» (art. 3).

Siamo comunque, in tutti questi casi, sul piano dei princìpi e delle norme programmatiche – con l’eccezione, per quanto riguarda la composizione dell’organo esecutivo, dello statuto della regione Lazio, il quale impone che la Giunta sia composta da non oltre sedici assessori, di cui «non più di undici possono appartenere allo stesso sesso» (art. 45). E, tuttavia, una recente ordinanza del Tribunale amministrativo regionale pugliese (sez. I, 6 luglio 2005) chiarisce che anche previsioni statutarie di principio possono avere conseguenze importanti (la pronuncia riguarda uno statuto comunale, ma si può ritenere che il suo contenuto sia estensibile agli statuti delle regioni). Secondo il tribunale, è illegittimo il decreto con il quale il sindaco nomina i componenti della Giunta municipale in violazione del principio delle pari opportunità enunciato dal nuovo art. 51 Cost. e di un’apposita norma contenuta nello statuto comunale (nel caso di specie, l’art. 32 dello statuto del comune di Veglie, secondo cui «nella composizione della Giunta è garantita la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi»). Il sindaco deve assicurare la presenza femminile nella Giunta e, nel caso in cui ciò non sia possibile per ostacoli di carattere tecnico-politico, è tenuto ad illustrare «con motivazione puntuale, esaustiva e concreta» le ragioni della sua scelta.

In ogni caso, l’individuazione e la costruzione dei meccanismi giuridici atti a garantire la realizzazione delle finalità enunciate negli statuti regionali è affidata in primo luogo alla legislazione elettorale: a questa conviene dunque dedicare la nostra attenzione.



scaricare



Disconoscimento:
Questo sito non memorizza alcun file sul suo server. Abbiamo solo indice e link                                                  contenuto fornito da altri siti. Contatta i fornitori di contenuti per rimuovere eventuali contenuti di copyright e inviaci un'email. Cancelleremo immediatamente i collegamenti o il contenuto pertinenti.