Prima lezione di diritto penale by Giovanni Fiandaca

Prima lezione di diritto penale by Giovanni Fiandaca

autore:Giovanni Fiandaca [Fiandaca, G.]
La lingua: ita
Format: epub
Tags: Universale Laterza
editore: Editori Laterza
pubblicato: 2017-05-14T22:00:00+00:00


2. L’elemento soggettivo

Come anticipato, negli ordinamenti giuridici evoluti la responsabilità penale non si basa soltanto sulla commissione di un fatto dannoso o pericoloso, ma presuppone un requisito di natura soggettiva che ha la funzione di mettere in rapporto il fatto con l’autore: questo requisito viene tradizionalmente indicato con etichette di contenuto in larga parte equivalente, quali elemento soggettivo del reato o colpevolezza68 (così negli ordinamenti europeo-continentali influenzati, come quello italiano, dalla cultura penalistica tedesca), o ancora mens rea (negli ordinamenti di area anglo-americana). Tali etichette significano, invero, più o meno la stessa cosa se con esse ci si limita a fare riferimento a un concetto di sintesi comprensivo dei due principali criteri di imputazione soggettiva che, nella cultura giuridica occidentale, stanno alla base della responsabilità: cioè il dolo e la colpa. Ma, come vedremo nel paragrafo successivo, in particolare la categoria di matrice tedesca della “colpevolezza” (Schuld) può essere ricostruita secondo approcci teorici più sofisticati che ne estendono il contenuto ben oltre le due forme classiche di elemento soggettivo del reato.

Ciò premesso, è il caso di chiarire come vada intesa la qualifica “soggettivo” riferita alle due forme di colpevolezza costituite dal dolo e dalla colpa.

Rinviando alla manualistica per un’analisi più dettagliata, non è forse superfluo qui far presente che il dolo costituisce la forma principale e più grave di elemento soggettivo: esso, infatti, connota l’atteggiamento psicologico di chi delinque proprio perché vuole delinquere (ad esempio, il ladro ruba con la volontà di rubare, l’omicida uccide con la volontà di uccidere ecc.); e, per questa ragione, tradizionalmente si ritiene che chi agisce con dolo aggredisce i beni giuridicamente protetti in maniera ben più intensa e temibile rispetto a chi agisce con colpa. Più in particolare, sotto il profilo della sua struttura, il dolo è sinteticamente definibile coscienza e volontà del fatto criminoso: questa coscienza e questa volontà costituiscono – secondo un punto di vista a tutt’oggi predominante tanto in dottrina quanto in giurisprudenza – coefficienti psicologici reali della condotta, che come tali devono essere accertati anche sul piano processuale. Trattandosi di dati psichici che vengono considerati effettivi, nel dolo la dimensione “soggettiva” finirebbe, dunque, con l’identificarsi in ampia misura con la dimensione “psicologica” (sulla maggiore problematicità di componenti psicologiche effettive nella forma minimale di dolo costituita dal cosiddetto dolo eventuale cfr., tuttavia, infra, cap. V, par. 3).

Più complesso è il discorso rispetto alla seconda e meno grave forma di elemento soggettivo, essendo il concetto di colpa più chiaroscurale e tecnicamente più complicato rispetto a quello di dolo. E, non a caso, non è facile darne una definizione sintetica e al tempo stesso esaustiva, che risulti subito chiara anche ai non addetti ai lavori. Volendoci comunque provare, si può in prima approssimazione rilevare che la colpa consiste in una condotta inappropriata produttiva di danni involontari, che avrebbero però potuto essere evitati agendo con maggiore attenzione e accortezza. Sicché, può anche dirsi che il fatto colposo rappresenta a suo modo un incidente, l’effetto di una catena causale non priva di accidentalità: ma ciò



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