Storia dell'intolleranza in Europa by Italo Mereu

Storia dell'intolleranza in Europa by Italo Mereu

autore:Italo Mereu [Mereu, Italo]
La lingua: ita
Format: epub
Tags: Law, Legal History
editore: Bompiani
pubblicato: 1988-09-14T00:00:00+00:00


«Ordiniamo tuttavia che se in un processo di eresia intervengono e depongono accusatori e testimoni, il vescovo e gli inquisitori giudichino se ci sia un pericolo grave nel rendere noti i loro nomi (per la potenza delle persone contro cui si procede), nel qual caso non li pubblichino»(78).

Anche questa disposizione viene accettata e rinverdita durante il periodo della riforma. Papi e Sant’Uffizio, in proposito, sono molto chiari.

Con decreto della Congregazione della Santa Inquisizione (in data 4 maggio 1566)(79) gli illustrissimi cardinali inquisitori generali, riuniti in congregazione ordinaria, ribadiscono che all’imputato deve esser detta solo la sostanza delle deposizioni dei testimoni a carico, senza il nome degli accusatori («absque nominum publicatìone») e senza che ci sia la possibilità di individuarli per qualche particolare circostanza, o dalla natura delle deposizioni fatte.

Abbiamo così la “mistificazione processuale”.

Con questo sistema l’imputato non solo non deve conoscere il nome dell’accusatore, ma anche l’accusa non dovrà essere precisa e circostanziata, ma sfumata e mascherata.

Le ragioni giustificanti queste disposizioni, i «maestri» le trovano nel grave pericolo nel quale sarebbe incorso il denunziante se il suo nome fosse stato reso pubblico. Lo dicono chiaramente: stia attento e circospetto l’inquisitore sulla potenza delle persone («attendat tamen circuspectus inquisitor de potentia personarum»)(80). C’è il potere di classe e del casato («Nam est potentia generis seu familiae»); c’è la potenza del danaro («est potentia pecuniae»); c’è la forza della malvagità («est etiam potentia malitiae»). Sono tutti elementi che un «circospetto» inquisitore deve tenera presenti e attentamente valutare. Ma il ragionamento a questo punto s’inverte. È più pericoloso pubblicare il nome dei ricchi che dei poveri. Questi ultimi non hanno altro bene che la propria persona («nihil habent nisi personam»)(81), gli altri, invece, temono la distruzione e la rovina delle proprie sostanze e della propria famiglia. Quindi, soprattutto per chi è ricco, non c’è né l’obbligo della denuncia aperta né tantomeno il pericolo di venir pubblicamente chiamati in causa.



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