Debole di costituzione by Luigi Mazzella & Sandro Gros-Pietro

Debole di costituzione by Luigi Mazzella & Sandro Gros-Pietro

autore:Luigi Mazzella & Sandro Gros-Pietro [Mazzella, Luigi]
La lingua: ita
Format: epub
editore: Mondadori
pubblicato: 0101-01-01T00:00:00+00:00


1. Cfr. Mazzella, Euro crash, cit.

2. Yvonne Sherratt, I filosofi di Hitler, trad. di Francesca Pe’, Bollati-Boringhieri, Torino 2014.

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Confessioni religiose e professione di fede

Come giudica, sotto il profilo del tema religioso, le norme della nostra Costituzione?

Dobbiamo porre mente essenzialmente agli articoli 8, 18 e 19 della Costituzione.

Vediamoli.

L’articolo 8, tra i principi fondamentali, sancisce che «tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge». L’articolo 18, sotto il titolo dei rapporti civili e nella parte relativa ai diritti e doveri dei cittadini, stabilisce che i «cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale». L’articolo 19, successivo, afferma che «tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato e in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume».

E l’articolo 21? Non c’entra, in questo nostro discorso?

C’entra, per così dire, di striscio: più per il rifiuto che non per l’adesione a una religione. Esso recita, infatti, che «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

Il quadro mi sembra completo. Vi sono motivi d’insoddisfazione per gli osservanti di culti diversi da quello cattolico e per gli atei?

Non direi. È stata solo l’interpretazione giurisprudenziale che ha creato qualche problema.

Vogliamo fare degli esempi?

Sull’articolo 19, la Corte di Cassazione ha affermato, tempo addietro, che la fede cattolica è un «mezzo di perfezionamento morale».

Forse, però, così è uscita dal recinto delle affermazioni strettamente giuridiche necessarie alla soluzione del caso, o no?

Sì, se si ritiene che anche l’etica di un’altra religione o un’etica esclusivamente laica abbia il diritto di affermare di avere lo stesso rigore della morale cattolica.

La Corte costituzionale ha detto qualcosa in proposito?

Secondo me, è partita anch’essa con il piede sbagliato nel 1961, negando l’illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano il giuramento su Dio; ma si è rifatta nel 1979 e nel 1989, ricredendosi su tale specifico punto e ammettendo che la Costituzione contempla anche la tutela dell’ateismo.

Con quale motivazione?

Molto semplice: la libertà religiosa va intesa anche come libertà negativa, cioè non avere e non professare alcuna religione.

Non mi sembra molto, in verità!

È già qualcosa se considera che, oltretutto, tra gli interpreti dell’articolo 19 manca un accordo definitivo.

Vale a dire?

C’è ancora chi restringe la tutela dell’ateismo solo alla previsione dell’articolo 21: libertà di manifestare la propria idea contraria alle religioni, ma divieto implicito di ogni forma di propaganda.

Ritiene che si tratti di un limite inaccettabile?

Personalmente, da non credente, penso di no.

Mi sorprende: perché?

Chi ha un pensiero profondamente libero non anela ad associarsi con altri. E comunque l’articolo 18 gli consente già di farlo. Meno che mai s’impegna a propagandare il proprio pensiero, nel tentativo di convincere altri.

La sua, però, potrebbe essere un’idea del tutto personale.

È vero. Intendevo dire che, almeno per quanto mi riguarda, la cosa non interessa.

Perché?

Per il fatto che il non credere può assumere forme disparate. C’è l’ateismo con le certezze



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