La Corte costituzionale by Alfonso Celotto

La Corte costituzionale by Alfonso Celotto

autore:Alfonso, Celotto [Celotto, Alfonso]
La lingua: ita
Format: epub
Tags: Diritto, Farsi un'idea
ISBN: 9788815350350
editore: Societa editrice il Mulino Spa
pubblicato: 2018-09-14T22:00:00+00:00


Le decisioni in generale

Una volta che il giudizio giunge alla Corte, si svolge l’eventuale udienza pubblica. A quel punto, la questione viene decisa in camera di consiglio, per stabilire se la norma impugnata è o meno conforme alla Costituzione. Prima di effettuare questa valutazione sostanziale, la Corte esamina i profili procedurali, valuta cioè se la questione sia stata sollevata correttamente e sia ben impostata; dopo di ciò, la esamina nella sua sostanza. Detto in altri termini, innanzitutto si valuta se la questione è stata sollevata da un giudice che ha i requisiti per essere giudice a quo; se è rilevante e non manifestamente infondata; se verte su una legge o un atto avente forza di legge; e così via. Ove la Corte rilevi qualche carenza dal punto di vista procedurale, rigetta la questione senza passare a valutarla nel merito. Altrimenti ne valuta il contenuto, per stabilire l’eventuale incostituzionalità.

Le decisioni possono, quindi, essere di accoglimento o di rigetto (per ragioni sostanziali o processuali) e possono essere adottate nella forma della sentenza o dell’ordinanza. Non esiste un criterio certo per stabilire quando la Corte interviene con sentenza e quando con ordinanza. Unica certezza è che le decisioni di incostituzionalità, quelle che accolgono la questione, sono sempre adottate con sentenza. Per il resto, le decisioni di rigetto possono assumere ciascuna delle due forme, sia quando rigettano la questione nel merito, sia quando si limitano ad esaminare i profili processuali.

Dal punto di vista della struttura, le decisioni sono composte da tre parti:

una intestazione, che richiama gli elementi del giudizio (giudici della causa, ricorso introduttivo, parti costituite, avvocati ascoltati in udienza);

una motivazione, che spiega le ragioni del caso, in fatto e in diritto, più succintamente nelle ordinanze;

un dispositivo, la parte conclusiva, che contiene la decisione vera e propria ed è introdotta dalla formula di rito «P.Q.M.» (per questi motivi).



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