La giustizia amministrativa by Guido Corso

La giustizia amministrativa by Guido Corso

autore:Guido Corso [Corso, Guido]
La lingua: ita
Format: epub
Tags: Diritto, Farsi un'idea
editore: il Mulino
pubblicato: 2010-04-14T22:00:00+00:00


I motivi di ricorso

La richiesta di annullamento dell’atto impugnato deve essere sorretta da motivi, ossia dall’indicazione dei vizi (incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge) nei quali l’amministrazione sarebbe incorsa. Il ricorrente chiede l’annullamento a tutela del suo interesse (legittimo): può ottenerlo, tuttavia, come si è detto, non perché l’atto leda il suo interesse, ma perché è illegittimo.

I motivi di ricorso tracciano la pista lungo la quale il giudice amministrativo deve muoversi.

Il TAR non può ignorare un motivo ma deve esaminarli tutti. Potrebbe essere infondato (giudicato infondato) il motivo relativo all’incompetenza dell’organo, ma non quello con cui si lamenta un difetto di istruttoria; inesistente una delle violazioni di legge denunciate, ma non un’altra. Basta che sia fondato uno solo dei motivi perché il ricorso venga accolto: anche se, come vedremo, le conseguenze sono diverse a seconda dei motivi di ricorso che vengono accolti.

Sulla base di questa considerazione il giudice amministrativo, una volta che abbia giudicato meritevole di accoglimento un motivo di ricorso, e quindi idoneo a giustificare l’annullamento dell’atto, spesso non procede all’esame degli altri motivi e li dichiara «assorbiti». Assorbiti dall’accoglimento di uno o più motivi diversi: sicché appare superfluo il loro esame una volta che comunque l’atto impugnato viene annullato.

Per converso il giudice non può annullare l’atto per vizi che la parte non ha denunciato. Anche se, poniamo, accerta un clamoroso vizio di incompetenza – perché il sindaco, ad esempio, ha imposto un vincolo di interesse storico-artistico a un immobile sostituendosi all’amministrazione dei beni culturali – il TAR non può rilevarlo se la parte non ha denunciato l’incompetenza del sindaco. Si tratta dell’applicazione del processo amministrativo di un fondamentale principio del processo civile, il principio della «corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato». Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa (art. 112 cod. proc. civ.).

Ciò conferma che il processo amministrativo non ha per scopo il controllo sulla legittimità dell’azione amministrativa (come ha a lungo ritenuto la dottrina francese). Se invece quello fosse lo scopo, il ricorso non dovrebbe passare per la strettoia dell’interesse e della domanda. Chiunque potrebbe impugnare qualunque atto denunciandone l’illegittimità; e il giudice non sarebbe vincolato ai motivi di parte.

La parte, in certi casi, intenzionalmente omette di denunciare certi vizi quando punta a una pronuncia più radicale.

Nell’esempio fatto, il ricorrente potrebbe avere omesso di dedurre il vizio di incompetenza perché non vuole correre il rischio che, una volta annullato l’atto per incompetenza, esso venga riproposto tale e quale dall’organo competente (nel nostro esempio l’amministrazione regionale dei beni culturali). Egli punta, pertanto, a contestare in modo più incisivo il provvedimento dimostrando, per esempio, che l’immobile è stato realizzato meno di cinquant’anni prima: sicché il decreto di vincolo viola la norma che limita la possibilità di dichiarare l’interesse storico-artistico agli edifici più vecchi di cinquant’anni.



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