La giustizia tributaria by Francesco Pistolesi

La giustizia tributaria by Francesco Pistolesi

autore:Francesco Pistolesi [Pistolesi, Francesco]
La lingua: ita
Format: epub
Tags: Economia, Diritto, Farsi un'idea
editore: il Mulino
pubblicato: 2010-04-14T22:00:00+00:00


Considerazioni conclusive

Per concludere sulle regole di contestazione degli illeciti tributari, è bene ricordare che la violazione di quelle che sovrintendono alle tecniche di rettifica e alla successione degli avvisi di accertamento nel tempo in virtù dell’istruttoria compiuta conducono alla nullità del relativo provvedimento. Queste norme servono ad assicurare la funzionalità e la correttezza dell’azione di repressione degli illeciti fiscali, nonché a garantire il contribuente dai potenziali abusi che può patire per l’impiego di un metodo in luogo di un altro o per il mancato rispetto del nesso che deve esistere fra il tipo di provvedimento e l’ampiezza o la natura del controllo che l’ha preceduto. Di modo che la sanzione appropriata per la loro omessa o inesatta applicazione è la nullità dell’avviso di accertamento, sebbene talora la legge non lo precisi espressamente.

Da ultimo, e quanto alla reiterazione degli accertamenti per uno stesso rapporto obbligatorio tributario, l’ufficio potrebbe teoricamente emettere: a) un’iscrizione a ruolo dopo il riscontro su base cartolare e con l’impiego delle tecniche informatiche previsto dall’art. 36 bis; b) un analogo atto a seguito del controllo documentale di cui all’art. 36 ter; c) uno o più avvisi di accertamento parziale; d) un avviso di accertamento ordinario o generale; e) uno o più avvisi di accertamento integrativo o modificativo. Ognuno di tali provvedimenti potrebbe innescare un’autonoma controversia, suscettibile di un epilogo distinto rispetto alle altre. È mai possibile che uno stesso rapporto obbligatorio d’imposta possa formare oggetto di tali diverse liti e che su di esso si registrino altrettante pronunce giurisdizionali? Ciò come si giustifica con la rilevata unicità dell’obbligazione tributaria?

Per capire come questo accada e non dia luogo ad alcuna contraddizione, basta considerare che la rinnovazione dell’attività di rettifica è consentita dalla legge se e in quanto l’ente impositore può formulare ulteriori pretese alla percezione di maggiori tributi, sorrette da nuovi elementi costitutivi. Cosicché ognuno dei provvedimenti prima elencati interessa uno spicchio o frazione di quell’unica obbligazione, che ne rappresenta la relativa sommatoria (per semplicità, si immagini che la società Alfa, applicando correttamente le norme fiscali, debba versare all’erario 100 a titolo di Ires per l’anno 2004: potrebbe accadere che, sulla base della dichiarazione, la società abbia invece corrisposto solo 80 e che l’importo residuo venga recuperato, quanto a 2, con il controllo documentale disciplinato dall’art. 36 ter, quanto a 3, grazie all’avviso di accertamento parziale formato in base alla segnalazione pervenuta all’ufficio da un ente pubblico con cui la società Alfa ha intrattenuto rapporti economici, e quanto a 15, dopo l’esame della contabilità e dei relativi documenti di supporto e all’accertamento generale conseguentemente predisposto). Quindi i vari eventuali processi concernenti gli atti espressivi delle singole pretese tributarie non interferiranno fra di loro. Perché ciascun giudizio verterà sugli autonomi e diversi fatti posti a fondamento di ogni provvedimento, nel corso del tempo adottato dal fisco e recante autonome e diverse richieste di versamento di maggiori imposte, interessi e sanzioni.



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