Non esistono diritti tiranni by Unknown

Non esistono diritti tiranni by Unknown

autore:Unknown
La lingua: ita
Format: epub
editore: Mimesis Edizioni
pubblicato: 2023-07-20T00:00:00+00:00


2. Obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2.

Come è noto, la comunità internazionale richiede – attraverso i documenti e rapporti dell’IPCC e i vari Trattati e Accordi, da ultimo quello di Parigi – il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, al fine di non eccedere l’obiettivo di 1,5 gradi centigradi come ulteriore aumento massimo di temperatura alla fine del secolo, rispetto ai livelli preindustriali.

Questo richiede un ripensamento globale della politica energetica e ambientale nei prossimi 30 anni, e lo richiede su una scala mondiale, ciò che non ha precedenti nella storia umana. La cooperazione internazionale sarà dunque il fattore fondamentale per vincere questa sfida.

L’aumento dei gas serra nell’atmosfera ha determinato un aumento della temperatura globale. Diciannove degli anni più caldi si sono verificati dal 2000. Gli anni 2022, 2020 e 2016 sono stati i più caldi registrati dal 1880.

L’Accordo di Parigi impegna gli Stati firmatari a contenere entro 1,5° l’ulteriore aumento, da qui alla fine del secolo. In Europa, neutralità climatica al 2050 e riduzione delle emissioni per il 2030 al 55% rispetto ai livelli del 1990 sono gli obiettivi di fondo del Regolamento approvato dal Consiglio Ue il 28 giugno 2021, dopo il voto del 4 giugno del Parlamento Ue. Obiettivi intermedi ulteriori, in particolare per il 2040, potranno essere introdotti, con una valutazione da effettuarsi entro i sei mesi successivi al primo bilancio globale eseguito sulla base dell’Accordo di Parigi. La Commissione dell’Unione europea valuterà periodicamente i progressi di tutti i Paesi membri. Che cosa può tuttavia fare la Commissione se le misure e strategie di uno Stato membro non sono adeguate? Questa è la domanda che tutti i cittadini fiduciosi nell’Europa si pongono. La risposta è, come sempre nel caso dell’Unione europea, piuttosto complessa e per certi aspetti persino faticosa, ma tutt’altro che banale. La Commissione infatti, se, dopo aver debitamente considerato i progressi collettivi,

constata che le misure di uno Stato membro non sono coerenti con il conseguimento dell’obiettivo di neutralità climatica o nell’assicurare i progressi in materia di adattamento […] può formulare raccomandazioni rivolte a tale Stato membro.

Tutto qui? No, per fortuna, perché: a) queste raccomandazioni vengono rese disponibili al pubblico, consentendo così il pieno e informato controllo democratico sull’operato dei Governi; b) si apre poi una sorta di negoziazione tra lo Stato interessato e la Commissione, in uno spirito significativamente definito di “solidarietà tra Stati membri e Unione e tra gli Stati membri”. Lo Stato membro deve quindi precisare “in che modo ha tenuto in debita considerazione le raccomandazioni; se lo Stato membro interessato decide di non dare seguito alle raccomandazioni o a una parte considerevole delle stesse, fornisce le sue motivazioni alla Commissione”.

Fra le premesse del Regolamento ritroviamo, oltre agli obiettivi fondamentali sopra indicati, la definizione dei cambiamenti climatici come una “minaccia esistenziale” per l’ambiente e per la salute. Ne conseguono la dichiarazione dell’emergenza climatica e ambientale, l’impegno a perseguire gli obiettivi degli accordi sottoscritti, il raccordo con la legislazione europea preesistente in materia di energia, una concreta e specifica apertura al contributo



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