Diritto civile e religioni by unknow

Diritto civile e religioni by unknow

autore:unknow
La lingua: ita
Format: epub
Tags: eBook Laterza
ISBN: 9788858107720
editore: edigita
pubblicato: 2013-01-15T00:00:00+00:00


5. Autonomia e libertà delle confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato non ancora recepite dall’ordinamento italiano

All’oggi anche un’altra collettività religiosa avrebbe ottenuto la (politicamente discrezionale) attribuzione della qualifica di confessione religiosa e cioè è riuscita ad ottenere dallo Stato (il governo in carica in quel momento) la stipulazione dell’intesa per la disciplina dei loro rapporti con lo Stato: la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova.

Questo passaggio istituzionale, tuttavia, non le ha assicurato la parità di trattamento con le altre confessioni, perché nel caso qui considerato l’intesa sottoscritta col Governo italiano nel 2007, fino ad oggi, non è stata munita della legge di approvazione, per le resistenze politiche manifestate da esponenti del Parlamento legati alla confessione religiosa di maggioranza relativa.

L’intesa non assistita dalla legge statale di approvazione resta un mero impegno governativo (disatteso), ma non ha forza cogente, non rende operative le garanzie promesse, non obbliga all’obbedienza i cittadini e le altre istituzioni italiane.

Con l’intesa firmata il 4 aprile 2007, la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova avrebbe ottenuto implicitamente la qualifica legale di confessione religiosa (8° preambolo all’intesa), il riconoscimento della propria autonomia, essendo la Congregazione liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto (art. 1).

La libertà di organizzazione (art. 1, n. 2) sarebbe attuata, fra l’altro, mediante la esplicita conferma della personalità giuridica della sua Congregazione centrale (già ottenuta con il d.p.r. n. 783, del 31 ottobre 1986); nonché, con il riconoscimento di personalità giuridica di altri enti (art. 10), denominati enti della confessione dei Testimoni di Geova civilmente riconosciuti (art. 10, n. 5), la cui costituzione (come atto interno alla comunità) sia stata approvata dalla Congregazione generale.

L’art. 22 dell’intesa prevede l’emanazione della legge di approvazione da parte del Parlamento italiano, ma senza fissazione di un termine.

I governi succedutisi negli ultimi anni non hanno ritenuto di darvi luogo e l’iniziativa parlamentare odierna non ha potuto vincere quelle resistenze. Così l’intesa ha solo valore di impegno governativo, ma le sue regole non hanno vigore in Italia.

Appare utile evidenziare che l’intesa menzionata in questo paragrafo all’oggi non solo ha mero valore di programma, ma non ha valore pratico; soprattutto non vede noi cittadini italiani come soggetti obbligati all’obbedienza alle regole ivi stabilite. La mancata emanazione della corrispondente legge di approvazione fa sì che il Governo sa che esistono altre confessioni religiose, ma lo Stato non mantiene la promessa del Governo. Ne consegue che, per quest’organizzazione della religiosità collettiva di un gruppo non insignificante di cittadini italiani, la denominazione di confessione religiosa è puramente virtuale, ma non determina l’effettivo accesso alle garanzie di principio poste nell’art. 8, Cost.; per essa, fino a che il Parlamento non si pronuncerà con una legge di approvazione, è ancor vigente la legge sui culti ammessi nello Stato, n. 1159/1929.

Concludendo, il regime giuridico ipotizzato per tutte le confessioni religiose che hanno stipulato l’intesa con lo Stato è strutturalmente uguale, ma non è veramente equiparabile a quello riconosciuto alla Chiesa cattolica, né a quello dei culti ammessi nello Stato.

In tutte le intese



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