Il caso OGM. Il dibattito sugli organismi geneticamente modificati (2015) by Roberto Defez

Il caso OGM. Il dibattito sugli organismi geneticamente modificati (2015) by Roberto Defez

autore:Roberto Defez [Defez, Roberto]
La lingua: ita
Format: epub
editore: Carocci editore S.p.A.


Gli OGM e i tribunali

Sono tre i testi che normano l’utilizzo di OGM in Italia: il D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212, il D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224, il D.M. 19 gennaio 2005, oltre a quanto resta della legge 28 gennaio 2005, n. 5, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2006. Il D.Lgs. 212/2001 è l’ultimo atto del governo Amato con ministro Pecoraro Scanio, le altre tre disposizioni sono frutto del governo Berlusconi con ministro Alemanno.

Ci occupiamo subito del D.M. 19 gennaio 2005, perché trattasi di un vero e proprio divieto alla sperimentazione, che impedisce alle università e ai centri di ricerca pubblici italiani di svolgere il lavoro che è consentito ai ricercatori in tutta Europa.

Il decreto, infatti, si occupa di ricerca scientifica e non vieta la sperimentazione in campo di OGM, ma la vincola a una serie di eventi che non hanno una scadenza temporale certa, quindi il divieto deriva dall’inazione di strutture pubbliche. Per poter sperimentare in campo OGM, le singole Regioni dovrebbero identificare degli appositi siti sperimentali che rispettino una serie di requisiti e cautele tali da suscitare allarme in qualunque comunità.

I siti sperimentali non devono essere vicini a parchi naturali o coltivazioni tipiche, ma nemmeno avere la «presenza nell’area di coltivazioni o allevamenti di pregio, anche se di specie non affini (tipiche, DOP, IGP, biologiche ecc.); presenza nel territorio in esame di aree naturali protette, di aree critiche e sensibili di qualunque natura; presenza di colture e allevamenti sperimentali di altro tipo, di produzioni da seme, di vivai ecc.; presenza nel territorio di giardini storici o giardini pubblici con piante di rilevante interesse storico-culturale e/o ambientale».

E le prescrizioni proseguono ancora tanto a lungo da essere semplicemente ingestibili per le attività della ricerca scientifica pubblica. I motivi di cautela addotti in questo decreto sono privi di qualunque fondamento scientifico. Sostenere che non si può, ad esempio, piantare un mais OGM se nelle vicinanze c’è una pianta di rilevante interesse storico come un baobab è, paradossalmente, come se si impedisse alle donne fertili di fare bagni in mare per evitare il rischio di essere inseminate dai pesci (vertebrati come noi) e di generare una sirena!

Purtroppo, le prerogative sulle scelte di politica scientifica sono in capo ai singoli Stati nazionali e quindi l’Europa non può essere d’aiuto per ricondurre alla ragione le scelte del nostro governo nazionale.

Non a caso, dal varo del D.M. 19 gennaio 2005, nessuna autorizzazione è mai stata concessa alla sperimentazione in pieno campo di piante ingegnerizzate per scopi di ricerca scientifica, quindi i governi italiani che si sono succeduti hanno di fatto vietato la sperimentazione in campo senza emettere un formale divieto, ma semplicemente omettendo di identificare i siti, approvare i protocolli sperimentali e istituire una apposita commissione di valutazione.

Nel giugno 2012, il pregiudizio ha comportato la fine dell’ultima sperimentazione di campo di OGM, regolarmente autorizzata nel 1998 per dieci anni, e di cui era stato chiesto il rinnovo nel 2008, dal momento che si trattava di alberi di ulivo, kiwi



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