Corte costituzionale e Corti europee by Giuliano Amato

Corte costituzionale e Corti europee by Giuliano Amato

autore:Giuliano, Amato [Amato, Giuliano]
La lingua: ita
Format: epub
Tags: Diritto, Percorsi
ISBN: 9788815326713
editore: Societa editrice il Mulino Spa
pubblicato: 2016-09-14T22:00:00+00:00


2. La legge sulle adozioni n. 184 del 1983 contempla il diritto del minore ad avere una famiglia e disciplina i rapporti che dovranno o potranno intercorrere fra lo stesso minore, prima affidato e poi adottato, e la famiglia d’origine, cioè i genitori biologici. A questo proposito, è previsto il capitolo relativo ai rapporti fra la maternità biologica e quella giuridica, per il caso appunto dei bambini in cui le due siano scisse. E le norme stabilite al riguardo dalla legge n. 184 sono state modificate dalla legge intervenuta successivamente sulla protezione dei dati attinenti alla privacy, la legge n. 196 del 2003. In particolare, al comma 7 dell’articolo 28, è ora previsto che nessuno possa acquisire informazioni sulla madre biologica se ella, subito dopo la nascita, anziché riconoscere il figlio o la figlia, abbia chiesto di essere celata per sempre dietro l’anonimato.

Voglio subito fare una precisazione, a questo punto, a scanso di equivoci. La descrizione di questa normativa non deve ingenerare reazioni pregiudizialmente critiche nei confronti di quelle madri che siano ricorse all’anonimato per rimuovere dalla loro vita e da quella dei loro figli la relazione naturale che li legava: quelle donne, infatti, possono essersi trovate in situazioni molto complicate al momento del concepimento del figlio o in quello del parto – situazioni che esse possono aver contribuito a creare o che possano aver subito senza loro responsabilità. Dunque, sono circostanze nelle quali una donna si trova a prendere una decisione fra le più difficili, vale a dire che il bambino appena nato non possa far parte della sua vita successiva, magari proprio per il bene dello stesso bambino. Sono circostanze, perciò, che essa attraversa con grande sofferenza e a noi, nell’affrontare questa materia, non è dato di commentare oltre.

Con il comma 7 dell’articolo 28 della legge n. 184, l’ordinamento riconosce alle madri naturali il diritto intangibile e assoluto di contare sull’anonimato per i cento anni successivi alla nascita del figlio – che, per la media di vita calcolata all’inizio degli anni Ottanta, quando la legge entrò in vigore, significava l’impossibilità per qualsiasi figlio di conoscere l’identità della madre biologica. Oggi, con la maggiore longevità media, può anche darsi che cento anni non bastino più, e chissà che, nei prossimi anni, la legge non sarà da ritoccare in questo senso. In ogni caso, essa dispone che, per un figlio dato in adozione, sia impossibile indagare l’identità della madre naturale che abbia fatto ricorso al diritto all’anonimato.

In via generale, c’è una procedura per il figlio che voglia sapere cosa si nasconda nel suo passato biologico: magari ha saputo solo dopo anni di essere stato adottato, perché i genitori adottivi avevano voluto evitargli ulteriori traumi, non mettendolo a conoscenza delle sue origini e del gesto d’amore di cui era stato destinatario. Magari lo ha invece saputo, non ha ragione di rammaricarsi della sua famiglia adottiva e della vita che gli si è parata dinanzi dopo la scelta della madre naturale e, tuttavia, potrebbe in ogni caso voler conoscere quella parte della sua storia, biologica e personale, ma non può apprenderla dai genitori adottivi.



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