La giustizia penale internazionale by Salvatore Zappalà

La giustizia penale internazionale by Salvatore Zappalà

autore:Salvatore, Zappalà [Zappalà, Salvatore]
La lingua: ita
Format: epub
Tags: Diritto, Farsi un'idea
ISBN: 9788815145000
editore: Societa editrice il Mulino Spa
pubblicato: 2010-10-14T22:00:00+00:00


I Tribunali di Norimberga e di Tokyo e quelli delle Nazioni Unite a confronto

Può essere utile a questo punto trarre un po’ le fila dell’esperienza complessiva dei Tribunali ad hoc: da Norimberga e Tokyo ai Tribunali dell’Onu. Dal confronto emerge come i primi siano stati più efficaci, ma al tempo stesso più rudimentali sotto il profilo delle garanzie processuali, mentre i secondi, pur avendo avuto grandi difficoltà (specie all’inizio) in termini di efficacia del meccanismo processuale, costituiscono indubbiamente un passo avanti in termini di garanzia di un equo processo. Tra gli aspetti positivi si può di certo sottolineare l’accresciuto rispetto del principio di indipendenza ed imparzialità del Tribunale (i giudici dei Tribunali dell’Onu non provengono da Stati coinvolti nel conflitto, sono eletti dall’Assemblea generale e rappresentano la comunità internazionale nel suo insieme). Con i Tribunali dell’Onu si è finalmente realizzato un modello di giustizia effettivamente internazionale, non più viziato dall’accusa di rappresentare la giustizia dei vincitori.

I due Tribunali ad hoc per l’ex Jugoslavia e per il Ruanda presentano tuttavia alcuni elementi che offrono il destro a critiche giustificate. Anzitutto, si tratta pur sempre di organi istituiti extra ordinem ed ex post facto, cioè in via eccezionale e dopo la commissione dei crimini sui quali hanno giurisdizione. In secondo luogo, essi hanno una competenza parziale, in quanto solo ristrette aree geografiche ricadono nella loro competenza (mentre crimini altrettanto gravi commessi in altre parti del mondo sfuggono alla repressione internazionale).

Inoltre, come si è in parte già detto nel corso del capitolo, i Tribunali dell’Onu, rispetto ai Tribunali di Norimberga e di Tokyo, scontano anche alcune debolezze. In primo luogo, l’assenza di poteri di polizia. A differenza dei Tribunali interalleati, infatti, i Tribunali dell’Onu non hanno il controllo del territorio, non hanno in mano gli accusati, né il materiale probatorio. Per lo svolgimento delle attività d’indagine, per la raccolta e la produzione delle prove, per l’arresto degli imputati, per la protezione dei testimoni, ecc. essi devono fare interamente affidamento sulla cooperazione degli Stati (spesso di Stati che, siano o meno coinvolti, possono avere qualche interesse a che gli accertamenti processuali vadano in un senso piuttosto che in un altro). L’attività dei Tribunali dell’Onu, poi, specialmente nel caso dell’ex Jugoslavia, è stata frenata dalla difficoltà di accesso alle zone di guerra. Si pensi che la guerra in Bosnia-Erzegovina è continuata almeno fino agli Accordi di Dayton (dicembre 1995). Anche per questa ragione, oltre che per il fatto di essere stati istituiti dopo la commissione dei crimini, questi Tribunali hanno molto spesso svolto le loro indagini a grande distanza dal momento in cui i crimini erano stati perpetrati. Ad esempio, la scoperta di molte fosse comuni è avvenuta solo anni dopo l’uccisione delle persone che vi erano state seppellite (si pensi ai massacri di Srebrenica), attraverso un’attività di medicina legale di stampo quasi «archeologico».

I Tribunali dell’Onu sono anche stati criticati per i loro alti costi, e la lentezza e lunghezza dei procedimenti. Inoltre, si è detto che i diritti della difesa non sono garantiti in modo soddisfacente, per l’impossibilità di svolgere adeguate indagini difensive.



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