Storia dei diritti umani by Marcello Flores

Storia dei diritti umani by Marcello Flores

autore:Marcello Flores [Flores, Marcello]
La lingua: ita
Format: epub
editore: Società editrice il Mulino, Spa
pubblicato: 2023-11-03T00:00:00+00:00


7. Il crimine di genocidio

È all’inizio di maggio, mentre è in corso la conferenza delle Nazioni Unite, che la Gran Bretagna rivede la sua posizione di contrarietà all’istituzione di un tribunale penale internazionale per giudicare i gerarchi nazisti responsabili di atrocità e crimini di guerra. La Carta di Londra per il tribunale militare internazionale, sottoscritta l’8 agosto, identifica le tre categorie di crimini – di guerra, contro la pace, contro l’umanità – su cui si sarebbero giudicati i rappresentanti delle potenze dell’Asse ritenuti maggiormente responsabili.

Nel gennaio del 1942, lo stesso mese in cui alla conferenza di Wannsee si dava il via all’organizzazione della soluzione finale contro gli ebrei, i governi in esilio dei nove stati europei occupati dagli eserciti tedeschi avevano emesso la Dichiarazione di St. James, in cui si preconizzava l’uso di tribunali per processare, al termine del conflitto, i criminali nazisti che avevano violato le Convenzioni di Ginevra e dell’Aja. Alla fine dello stesso anno i «tre grandi» (Roosevelt, Churchill e Stalin) avevano stabilito che i criminali di guerra sarebbero stati puniti dove avevano commesso i loro crimini, dando vita a una commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra.

Fino quasi al termine del conflitto tra gli Alleati convissero opinioni e opzioni diverse su come realizzare una «severa giustizia»: inizialmente inglesi e americani sembrarono favorire l’ipotesi di esecuzioni sommarie al momento della cattura senza processo, mentre i sovietici propendevano per la creazione di un tribunale; successivamente sembrò che Churchill e Stalin preferissero una giustizia sommaria contro un’idea di giudizio pubblico propugnata dai consiglieri di Roosevelt, preoccupati che gli stessi Alleati potessero violare i principi di giustizia promossi dalle Nazioni Unite e che i criminali tedeschi potessero trasformarsi in martiri agli occhi della popolazione tedesca.

La liberazione dei campi di sterminio e di concentramento nazisti nel 1945 (quello di Auschwitz da parte dell’Armata Rossa alla fine di gennaio, quelli di Bergen-Belsen, Buchenwald e Dachau a metà e fine aprile da parte degli eserciti angloamericani) convinse della necessità di mostrare al mondo intero i crimini del regime hitleriano e i giuristi delle potenze vincitrici iniziarono a lavorare per individuare i principi e la struttura che avrebbero dovuto informare i processi del dopoguerra.

Alla base dell’intero procedimento vi era una scelta non facile in cui, sostanzialmente, si fronteggiavano tre opzioni differenti: perseguire i criminali nazisti secondo le leggi vigenti al momento dei crimini, legittimando però in questo il regime nazista come fonte di diritto; giudicarli secondo le leggi degli stati vincitori, entrando in tal modo nel ginepraio di sistemi giuridici diversi o di concezioni della giustizia agli antipodi (si pensi alla mancanza, nella pratica sovietica del diritto, delle garanzie di difesa minime previste in Occidente); fondare un nuovo diritto internazionale e istituire gli strumenti in grado di metterlo in pratica.

Quest’ultima è la strada scelta dalla Carta di Londra, che identifica la tipologia dei reati da perseguire (art. 6) e apre la strada al tribunale militare internazionale che terrà i suoi più importanti processi a Norimberga (sede simbolica perché luogo privilegiato, durante il



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