La globalizzazione dei beni culturali by Lorenzo Casini

La globalizzazione dei beni culturali by Lorenzo Casini

autore:Lorenzo, Casini [Casini, Lorenzo]
La lingua: ita
Format: epub
Tags: Diritto, Il Mulino/Ricerca
ISBN: 9788815229670
editore: Societa editrice il Mulino Spa
pubblicato: 2011-10-14T22:00:00+00:00


2. Il concetto di illiceità

Che cosa si intende per circolazione internazionale «illecita» di beni culturali? Si intende solo il commercio di cose d’arte rubate, cioè sottratte al loro legittimo proprietario, o anche la circolazione di cose d’arte in violazione dei controlli all’esportazione? Esiste uno standard internazionale che consenta di definire in maniera univoca il concetto? Oppure ci si deve rassegnare all’idea che il confine tra circolazione internazionale «lecita» e «illecita» vari da ordinamento a ordinamento, e circoscrivere di conseguenza i fini della cooperazione internazionale nella lotta al commercio clandestino di cose d’arte?[7]

Per impostare correttamente la risposta, occorre distinguere tre ipotesi, a seconda che i beni culturali siano stati esportati a seguito di furto oppure in violazione dei controlli nazionali o ancora in violazione di norme domestiche che sanciscono la proprietà statale su intere categorie di cose d’arte[8].

La prima ipotesi – cosa d’arte rubata – è la più semplice. Tutti gli Stati concordano nel ritenere che non possa esservi circolazione lecita di un bene rubato (sia esso culturale o meno). Questo consenso circa l’esigenza di tutelare il diritto di proprietà rende possibile la cooperazione tra autorità nazionali su questo piano.

La seconda ipotesi – la più controversa – riguarda i beni culturali illecitamente esportati. Qui emerge il conflitto di interessi tra source nations e market nations, le prime interessate alla restituzione del bene illecitamente esportato, le seconde a non concederla per soddisfare le esigenze della domanda interna di arte. Queste contrapposizioni – come si chiarirà – non agevolano la cooperazione, pur promossa da apposite norme europee e internazionali. La ragione è che il riconoscimento da parte di altri Stati di norme interne che limitano l’esportazione è problematico e, perciò, niente affatto scontato. Ove tale riconoscimento non avvenga, diventa difficile ottenere la restituzione del bene.

La terza ipotesi si colloca all’intersezione tra le prime due. In questo caso, ad essere esportate sono cose d’arte appartenenti a categorie di beni «nazionalizzate», cioè dichiarate nel loro complesso di proprietà dello Stato mediante legge (ciò è previsto dalle legislazioni di molte source nations, specie in America Latina). Se tali beni vengono immessi sul mercato internazionale senza il consenso dello Stato medesimo, si tratterà di circolazione illecita? E di che tipo di illiceità? Se si ritiene che la violazione riguardi norme di diritto privato che tutelano il diritto di proprietà, allora si ricade nella prima ipotesi. Se, invece, la violazione concerne norme di nazionalizzazione equiparabili alle norme pubblicistiche sui limiti all’esportazione, allora si ricade nella seconda ipotesi.

Nelle pagine che seguono si tenterà di dare una risposta ad alcuni degli interrogativi sopra formulati. Lo si farà tenendo distinte le tre ipotesi di illiceità: per motivi di chiarezza espositiva, la disciplina della circolazione internazionale ed intracomunitaria sarà esaminata in riferimento prima ai beni culturali rubati, poi ai beni culturali «nazionalizzati» e, infine, ai beni culturali esportati in violazione dei controlli interni.



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