L'età contemporanea. Dalle rivoluzioni settecentesche all'imperialismo by Alberto Mario Banti

L'età contemporanea. Dalle rivoluzioni settecentesche all'imperialismo by Alberto Mario Banti

autore:Alberto Mario Banti
La lingua: ita
Format: epub
ISBN: 884209143X
editore: Laterza
pubblicato: 2009-05-14T16:00:00+00:00


►Statuto Albertino Promulgato il 4 marzo 1848 dal re di Sardegna Carlo Alberto (da qui il nome attribuito convenzionalmente al documento) lo Statuto (termine che equivale a quello più moderno di Costituzione) prevede un sistema in cui il potere esecutivo è affidato interamente al re, che è il capo del governo e delle forze armate e ha il compito di nominare i funzionari dello Stato. Il potere legislativo è affidato congiuntamente al re - che può proporre disegni di legge e deve promulgare i testi di legge - e a un Parlamento bicamerale che ha il compito di proporre, discutere e approvare o respingere i disegni di legge. Il Parlamento è bicamerale perché è composto da un Senato vitalizio e da una Camera dei Deputati elettiva. Il Senato si dice vitalizio perché i membri sono nominati a vita dal sovrano; il numero dei senatori non è stabilito, cosicché il sovrano può nominare quanti senatori vuole. La Camera dei Deputati viene eletta da un corpo elettorale ristretto, composto da maschi adulti, in grado di leggere e scrivere e in possesso di un notevole livello di ricchezza; i votanti nel Regno di Sardegna sono all'incirca il 2% del totale della popolazione. Lo Statuto prevede che il governo sia responsabile solo nei confronti del re che lo nomina e non nei confronti del Parlamento, a cui, dunque, non viene riconosciuto il diritto di determinare l'orientamento dei governi, né il diritto di farli cadere con un voto di sfiducia.

►Terre demaniali Nel 1806 nel Mezzogiorno continentale e nel 1812 in Sicilia erano state approvate norme che avevano abolito le giurisdizioni feudali e avevano stabilito la divisione dei demani feudali, comunali ed ecclesiastici [cfr. 5.4.4]. I demani erano le terre sulle quali potevano essere esercitati usi civici - come il diritto di semina, di raccolta del legname, di pascolo, ecc.; tali usi civici erano stati fin allora riservati a specifiche categorie di persone, per esempio gli abitanti dei territori di un feudo, o gli abitanti di un determinato villaggio a cui quei diritti erano stati formalmente riconosciuti da qualche autorità. In linea generale, le leggi che abolivano i demani avevano stabilito che una parte delle terre demaniali fossero divise tra coloro i quali avessero in precedenza goduto del diritto di usare queste terre. L'incarico di suddividere le terre era stato attribuito alle amministrazioni locali, quasi sempre controllate da grandi proprietari. In alcuni casi, la divisione aveva avuto luogo; in altri, la divisione era stata ritardata o ostacolata dagli amministratori locali, poiché essi avevano tentato, talora con successo, di appropriarsi abusivamente di una parte, se non di tutte, le terre demaniali che avrebbero dovuto essere suddivise: e ciò aveva provocato il fortissimo risentimento di tutte quelle famiglie contadine che avrebbero avuto diritto a una parte delle terre ex feudali e che invece se le erano viste negare.



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