Tutor Magistralis by Maria Rosaria Sodano

Tutor Magistralis by Maria Rosaria Sodano

autore:Maria Rosaria Sodano [Sodano, Maria Rosaria]
La lingua: ita
Format: epub
Tags: Maria Rosaria Sodano;concorso magistrati;diritto civile;diritto amministrativo;diritto penale
editore: la Bussola
pubblicato: 2023-11-03T23:00:00+00:00


N 4. Il dolo testamentario e la captatio benevolentiae

Inquadramento generale. Il testamento – Il dolo nel contratto e nel testamento – La captatio benevolentiae (definizione e criteri discretivi con il dolo) – Tutela giurisdizionale

Il diritto successorio assicura al de cuius che tutte le sostanze che quest’ultimo abbia accumulato in vita non vadano disperse nel momento in cui egli abbia a cessare di vivere. La successione si apre con la morte del defunto e la sua eredità si devolve per testamento o per legge, in quest’ultimo caso quando manchi in tutto o in parte una disposizione testamentaria. Ciononostante, la legge pone particolari limiti anche alla libertà testamentaria, da individuare nei diritti che sono riservati ai c.d. legittimari. Il testamento è un atto personalissimo che rappresenta l’ultima volontà del de cuius. Il codice civile appresta mezzi di tutela della volontà del testatore che mirano ad elidere qualsivoglia inferenza o intrusione che possano aver colpito la sfera di intimità e riservatezza del defunto in occasione della redazione del testamento. All’uopo l’articolo 624 del codice civile prevede che la disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l’effetto dell’errore, di violenza o di dolo nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell’errore.

Restringendo il campo di analisi al dolo testamentario, la disposizione in esame è direttamente collegabile alle norme in materia di annullamento del contratto, sulla scia di quanto previsto dall’articolo 1324 c.c. in materia di atti unilaterali, ai quali si applica, ove compatibile, la disciplina dettata per i negozi bilaterali. L’articolo 1439 del codice civile definisce il dolo come un raggiro usato da una delle parti contrattuali per spingere la controparte a stipulare un contratto che, ove non vi fosse stata alcuna coartazione, non avrebbe mai concluso. In altri termini, il dolo consiste nel porre in essere scientemente uno o più comportamenti raggiranti e truffaldini che mirano a trarre in inganno la parte verso i quali sono diretti, coartandone la volontà e facendole apparire una situazione distorta rispetto a quella reale, in modo che questa disponga del proprio patrimonio a solo vantaggio della controparte, nella convinzione che il negozio sia conveniente anche per lei stessa. Invero la disciplina contrattuale opera un distinzione a seconda che il dolo abbia inciso in maniera tale da condizionare ab origine la stipulazione del negozio, e quindi l’altra parte non avrebbe concluso in nessun caso il contratto (dolo determinante), ovvero abbia inciso sulla determinazione di alcuni elementi, e quindi l’altra parte avrebbe concluso il negozio a condizioni diverse (dolo incidente). La questione dogmatica non è priva di risvolti pratici di assoluta rilevanza. Nel primo caso il contratto sarà annullabile; nel secondo, il contatto resterà valido ma il contraente in mala fede risponderà dei danni.

A mente di una parte della dottrina e della giurisprudenza, detta distinzione farebbe fatica a applicarsi in ambito successorio. Occorre precisare che scopo della norma è che il patrimonio del de cuius non vada disperso attraverso disposizioni che, pur



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