Codice penale 2019 by Giorgio Ferrari

Codice penale 2019 by Giorgio Ferrari

autore:Giorgio Ferrari [Ferrari, Giorgio]
La lingua: ita
Format: epub
Tags: Diritto penale, Giurisprudenza
ISBN: 9788820392604
Google: BfSFDwAAQBAJ
editore: Hoepli
pubblicato: 2019-01-29T23:00:00+00:00


TITOLO VI

Dei delitti contro l’incolumità pubblica

CAPO I

Dei delitti di comune pericolo mediante violenza

Art. 422. Strage. – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’art. 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con [la morte].(1)

Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l’ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.

(1) V. la nota all’art. 21.

Riferimenti procedurali:

Arresto: Obbl. in flagranza

Fermo: Sì

Misure cautelari personali: Sì

Autorità competente: C.d.A.

Procedibilità: d’ufficio

Art. 423. Incendio. – Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso d’incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

Riferimenti procedurali:

Arresto: Obbl. in flagranza

Fermo: Sì

Misure cautelari personali: Sì

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: d’ufficio

Art. 423-bis. Incendio boschivo.(1) – Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.

(1) Articolo inserito dall’art. 1, I c. del D.L. 4 ago. 2000, n. 220, conv. con modif., nella L. 6 ott. 2000, n. 275.

Riferimenti procedurali:

Arresto: Obbl. in flagranza (I c.), No (II c.)

Fermo: No (II c.), Sì (I c.)

Misure cautelari personali: Sì

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: d’ufficio

Art. 424. Danneggiamento seguito da incendio.(1) – Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’art. 423-bis,(2) al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’art. 423,(3) ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.

Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall’art. 423-bis.

(1) Ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 6 dic. 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia) le pene stabilite per i delitti previsti da questo art. sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. Si procede d’ufficio e se i delitti di cui al c. 1 dell’art. 71, per i quali è consentito l’arresto in fragranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto anche fuori dai casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

(2) Parole inserite dall’art. 1, II c., della L. 6 ott.



scaricare



Disconoscimento:
Questo sito non memorizza alcun file sul suo server. Abbiamo solo indice e link                                                  contenuto fornito da altri siti. Contatta i fornitori di contenuti per rimuovere eventuali contenuti di copyright e inviaci un'email. Cancelleremo immediatamente i collegamenti o il contenuto pertinenti.